Un po’ di chiarezza sul DDL ZAN

Ormai il dibattito sul DDL ZAN è entrato nelle case degli italiani e con esso sono arrivate tutta una serie di informazioni, molto spesso artefatte o artatamente indirizzate ad orientare un’opinione pubblica altrettanto frequentemente distratta, superficiale, che tende più alla sintesi che all’analisi.

Noi ci proponiamo di seguito di analizzare le disposizioni contenute nel DDL ZAN, singolarmente ma anche in una lettura sistematica.

All’art. 1 del DDL abbiamo le definizioni, le quali sanciscono che per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico.

Per genere qualunque manifestazioni esteriore di una persona, che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso.

Per orientamento sessuale, l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi

E infine abbiamo l’identità di genere ossia l’identificazione percepita o manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso il percorso di transizione.

Questo, in particolare, è il primo elemento di discussione.

L’identità di genere sarebbe un concetto non previsto nel nostro ordinamento, sostengono gli oppositori al DDL ZAN, per alcuni addirittura sarebbe del tutto estraneo al nostro ordinamento giuridico.

Premesso che, se anche così fosse, non ci sarebbe alcun problema, perché il diritto è per sua natura innovativo. Tanto che i romani dicevano Ubi Socìetas ibi ius e, cioè, il riconoscimento e la richiesta di diritti procede con l’evolversi della società. In sostanza la rivendica di un diritto, la protezione di una situazione giuridica rilevante si ha solo perché nella società si è manifestata. Un diritto assume il proprio riconoscimento se si è palesata la sua necessità nella società, nella comunità.

Nel merito del concetto richiamato, però, occorre dire che non è vero che l’identità di genere è un concetto nuovo, in quanto è previsto espressamente dalla Legge  14 aprile 1982, n. 164, all’art. 1, laddove è sancito che “La rettificazione  di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche in forza  di  sentenza del tribunale passata in giudicato, che attribuisca ad  una  persona  sesso  diverso  da  quello  enunciato nell’atto  di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Questa legge, mi piace ricordarlo, è promulgata dal presidente Sandro Pertini, e tra i firmatari abbiano Rognoni (Quello della legge Rognoni La Torre, sulla lotta alla Mafia) (Ora, per completezza è bene dire che l’art. 454 cc è stato abrogato e trasposto con modifiche. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (ABROGAZIONE ALL’ART. 110).
Da quanto detto è facile desumere, quindi, come il concetto di identità di genere sia tutt’altro che estraneo al nostro ordinamento.

Appare evidente, pertanto, come la prima censura, la prima eccezione, appaia infondata sebbene, come abbiamo detto, anche fosse vera non sposterebbe di un millimetro la discussione.

Entriamo nel merito delle disposizioni.

L’art.2 del DDL ZAN propone delle modifiche in ordine all’Art. 604 bis c.p., nella sua veste originale, recita: “salvo che non costituisca più grave reato è punito:

lett. a)  con la reclusione fino a 1 anno ½ o con la multa fino a 6000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Qui il DDL ZAN propone di aggiungere: “oppure legati fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulle disabilità

La stessa integrazione viene proposta per la lettera b dello stesso articolo, laddove sono puniti: con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di  provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. (“oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulle disabilità”)

 

La fattispecie di reato è già prevista e punita -altra eccezione sollevata dagli oppositori del Disegno di Legge- ma, all’odio razziale etnico e religioso viene equiparato quello  fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulle disabilità.

 

Negare la sussistenza di una disposizione del genere significa ritenere irrilevante anche gli atti discriminatori legati alla superiorità della razza all’odio religioso ed etnico e la propaganda di tali idee.

Identica è la disposizione, di cui al comma due dello stesso articolo, che è riferita al divieto di costituire ogni organizzazione, associazione,  movimento  o  gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione  o  alla violenza per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi a cui viene aggiunta (“oppure legati fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulle disabilità”).

In sostanza, viene equiparato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa agli atti discriminatori legati al sesso all’orientamento sessuale al genere ed all’identità di genere.

 

E a nulla rileva il richiamo alla libertà di espressione di cui all’art.21 della costituzione “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.

Credo si comprenda facilmente come il richiamo alla libertà di espressione sia del tutto infondato, scusate la franchezza, altrimenti dovrebbe venire in soccorso anche degli atti discriminatori e della organizzazione della propaganda inerente i motivi razziali, etnici e religiosi.

Quindi oggi chi attacca il DDL Zan dovrebbe estendere quest’attacco alla libertà di espressione anche in materia razziale e religiosa, per esempio.

 

All’art. 3 del DDL ZAN è prevista la modifica all’art. Art. 604 TER c.p. con integrazione.

 

L’art. 604 ter c.p. stabilisce che: “Per i reati punibili con pena diversa  da  quella  dell’ergastolo commessi  per  finalità  di  discriminazione  o  di   odio   etnico, nazionale,  razziale  o  religioso,(*)  ovvero  al  fine  di   agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o  gruppi  che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà”.

(*) Dopo “Religioso”  il DDL ZAN propone di introdurre la disposizione “oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulle disabilità.

 

L’aggravante con cui si aumenta la pena fino alla metà, quindi, viene estesa, oltre che ai reati commessi con finalità di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, anche a quelli posti in essere per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità la pena è aumentata fino alla metà.

 

L’art. 4 del DDL ZAN, rubricato “Pluralismo delle idee e libertà di scelte” onestamente appare pleonastico, perché non potrebbe essere altrimenti. Questo è il frutto di un emendamento approvato alla camera, che è stato accolto di buon grado, anche alla luce delle volontà che guidano i promotori nel percorso di approvazione del disegno di legge (Si tratta dell’emendamento approvato dopo la discussione alla camera dei deputati)

 

L’art. 5 del DDL ZAN introduce il tema delle sanzioni accessorie per coloro che commettono i reati di cui all’art. 604 bis e 604 ter c.p., così come modificati dal DDL ZAN alla luce delle disposizioni sin qui richiamate.

 

In particolare, all’art. 1 bis della legge n.205 del 1993 è previsto che con sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 604 bis e ter, come modificati su proposta del DDL, il tribunale può disporre una delle seguenti sanzioni accessorie.

  1. obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità
  2. obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata
  3. sospensione della patente di guida, del passaporto
  4. divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni amministrative o politiche successive alla condanna;

 

Al capo 2 del medesimo articolo il DDL ZAN propone che la sospensione condizionale della pena per uno dei reati che di cui agli art. 604 bis e 604 ter c.p. sia subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.

Lo stesso articolo prevede poi tra gli enti a favore dei quali possono essere espletate le attività di pubblica utilità anche gli enti e le associazioni che tutelano le vittime dei reati di cui all’art. 604 bis c.p.

 

All’art. 6 del DDL ZAN si introduce nella tratteggiatura prevista del c.p.p. circa la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, in ordine alla quale si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale “o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” (tra le virgole, la disposizione di cui all’art. 6 del DDL ZAN).

 

All’art. 7 viene istituita ufficialmente la data del 17 maggio per la giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrasto ai pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza di cui all’art.3 della cost.

 

E si giunge così al terzo comma dell’art.7 del DDL Zan laddove è previsto che le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di organizzazione di cerimonie, incontri e di ogni altra iniziativa di inclusione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

All’art. 8 del DDL ZAN si prevedono delle modifiche all’art. 7 della legge 215 del 2003 – rubricata “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica“- che recita: “E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, anche in un’ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonchè dell’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso”.

Nell’ambito delle competenze di cui al comma due si prevede che l’Ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto alla discriminazione fondate sul sesso, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere.

 

L’art. 9 prevede delle correzioni di carattere sistematico.

 

Particolare rilevanza, infine, occorre attribuire all‘art. 10 del DDL ZAN, sull’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, che deve assicurare una rilevazione statistica perlomeno triennale.

La particolare rilevanza deriva dal fatto che troppi atti discriminatori oggi rimangono senza alcun rilievo, perché molte vittime, particolarmente vulnerabili, non denunciano, in quanto non ritengono sufficienti le tutele offerte.

 

Mi auguro che con l’analisi delle disposizioni nel loro inquadramento anche sistematico, si sia riusciti a dare un contributo alla verità.

La conoscenza dei temi e della portata delle regole è molto importante ai fini dell’opera di divulgazione e di contrasto alla fake news.