RANDAGISMO E RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI

Con sentenza del 08.06.2021, il Giudice di Pace di Lecce ha stabilito, ribadendo l’orientamento giurisprudenziale intrapreso dalla Suprema Corte, che l’onere della prova circa la condotta omissiva dell’ente, nella fattispecie la ASL ed il Comune convenuto, spetta all’attore.

Come affermato nella Sentenza della Corte di Cassazione n. 18954 del 2017, infatti, “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, deve ritenersi disciplinata dalla regole generali di cui all’art. 2043 c.c., non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria”.

Nel caso affrontato dal Giudice di Pace di Lecce, l’attore si era semplicemente limitato ad ascrivere la qualità di randagio all’animale, in virtù dell’assenza del microchip, senza fornire altre allegazioni, come ad esempio la malnutrizione dello stesso ovvero le condizioni del pelo ecc.

Né alcuna prova veniva fornita circa la condotta omissiva degli enti, a cui veniva ascritta una presunta responsabilità per il solo fatto che il sinistro si verificava sul territorio di loro competenza.

 

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”Scarica” url=”https://www.pierpaolopatti.it/wp-content/uploads/2021/06/SENTENZA-GIUDICE-DI-PACE-SENZA-DATI.pdf” /]