Rigetto del piano di riequilibrio: dalla sentenza della Corte dei Conti ai possibili scenari

Con deliberazione n. 173/2021/PRSP, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ha rigettato il piano di riequilibrio finanziario, adottato dl Comune di Lecce con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 07.01.2019.

Una decisione che giunge, quindi, a quasi tre anni di distanza dalla delibera di adozione del piano di riequilibrio pluriennale ex art. 243 bis T.U.E.L.

Non pare secondario rilevare sin da subito che l’ente aveva già aderito ad una manovra straordinaria, che prevedeva, a sua volta, la dilazione del proprio debito (40 milioni di euro circa) in trent’anni, dal 2015 al 2044.

Quali le eccezioni mosse dalla Corte?

In primo luogo, la magistratura contabile ha tenuto a precisare che il piano va giudicato nelle sue due dimensioni principali: quella statica, relativa alle misure ed alle determinazioni assunte per fare fronte al ripianamento del debito, e quella dinamica, inerente al suo divenire, nella quale è possibile rinvenire gli effetti delle misure adottate.

In ordine al primo profilo, la Corte ha sostanzialmente rilevato la non precisa “perimetrazione della massa passiva” ossia l’ammontare reale e definitivo della massa debitoria. In questa sede, per facilità di lettura, non mi soffermerò sui numeri, ma una loro considerazione sistematica sarebbe opportuna sebbene la Corte rilevi una prima critica: la massa dei debiti viene quantificata fino al 31.12.2018 mentre le analisi nel piano sono formulate sulla finestra temporale relativa al triennio 2015/2017.

I magistrati contabili, addirittura, forse in un eccesso di puntigliosità, si spingono a qualificare come eccentrica la manovra di riequilibrio dell’ente.

Subito a seguire, la magistratura contabile si sofferma sulla richiamata manovra del 2015, colpita, in alcuni suoi profili, da declaratoria di incostituzionalità, che ha provocato evidenti ripercussioni anche sulla manovra di riequilibrio del 2019.

Proseguendo nella lettura, si fa riferimento alle quote di disavanzo relative agli anni 2018, 2019 e 2020, i cui parametri di sostenibilità ex D.M. 28/12/2018 non sarebbero stati rispettati e nessuna misura relativa al detto riassorbimento veniva adottata dall’ente, così come previsto dall’art. 188 TUEL.

Discorso a parte merita il capitolo dei debiti fuori bilancio riconoscibili dall’ente al momento della proposizione del piano di riequilibrio pluriennale.

Infatti, l’Ente, nonostante trasmettesse alla Corte la quantificazione e l’elenco degli stessi, dimostrava che tali tipologie di debito continuavano a realizzarsi anche dopo la proposta di piano di riequilibrio, dimostrando di avere una capacità endemica ed organica alla produzione di questo tipo di “uscite” e passività.

La Corte, inoltre, censurava la condotta del Comune, che non forniva chiarimenti in ordine al capitolo relativo alle passività potenziali per 26 mln di euro.

Quanto ai profili di dinamicità, la Corte rilevava ancora un ritardo nei pagamenti che passava da 80 giorni nel 2018 a 99 giorni nel primo semestre del 2021 e poi 53 giorni nel secondo semestre.

Sotto lo stesso profilo, poi, veniva giudicata insufficiente la riscossione delle entrate proprie, la cui capacità veniva stimata quasi pari a zero, così come quella relativa alle entrate rinvenienti dal contrasto all’evasione tributaria.

Nella lettura del provvedimento, particolarmente complessa, non sfugge il richiamo alla Do.Gre, concessionaria alla riscossione del Comune di Lecce, i cui dati inerenti gli accertamenti degli ultimi cinque anni venivano trasmessi solo pochi giorni prima del 20.02.2020, data nella quale il Comune trasmetteva la propria nota integrativa (pag.70 della sentenza).

Tuttavia, la scarsa capacità di riscossione emergeva già nelle relazione dei revisori del Comune e dalle loro relazioni sui consuntivi 2018, 2019 e 2020: per tutti e tre questi esercizi, l’Organo di revisione “con riferimento all’analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi”.

Nemmeno le stime venivano rispettate per quanto attiene la partecipata Lupiae Servizi, il cui indebitamento passava da € 5.873.932,00 al 31.12.2018 fino a € 8.331.697,00 al 31.12.2020.

Capitolo a parte meriterebbe l’operazione di sospensione/rinegoziazione dei mutui, che consentiva di conseguire un beneficio nel breve periodo, trasferendo il peso dei debiti contratti sulle future generazioni, per ragioni evidenti e sulle quali non pare opportuno soffermarsi se non rilevando che la Corte Costituzionale, con diverse sentenze, si è espressa in tal senso. Inoltre, questa operazione non solo incide sulla durata dei mutui ma anche sui relativi costi, determinando un aumento degli stessi in termini di interessi.

Lo stock del debito residuo, in definitiva, al 31.12.2020 veniva quantificato in € 138.021.605,61, superando del 100% gli accertamenti delle entrate correnti dello stesso esercizio, stimati in € 132.941.829,31.

In conclusione, la Corte riteneva il Piano di Riequilibrio non congruente e, in chiave dinamica, rilevava la sua non sostenibilità anche in riferimento “alle eccentriche modalità di redazione del Piano”.

Di seguito, in breve, i pilastri sui poggiano le determinazioni della Corte:

  1. Indeterminatezza nella perimetrazione della massa debitoria;
  2. Difficoltà normativa a cui aderiscono i diversi piani di riequilibrio, che hanno orizzonti temporali differenti;
  3. Il disavanzo al 31.12.2018 è stimato in – € 72.935.074,60 mentre in sede di approvazione del rendiconto 2020 in – € 83.2830293,19, subendo un deterioramento.
  4. Squilibri di cassa restano una grossa problematica del Comune, nonostante il Piano di riequilibrio
  5. Difficoltà di riscossione delle proprie entrate tributarie
  6. L’ente non ha assunto soluzioni strutturali a superare i problemi indicati.

Questo il quadro che emerge dalla lettura del provvedimento della Corte dei Conti.

Quali le conseguenze ed i successivi adempimenti?

Il Comune di Lecce, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza e, cioè entro il 03.01.2022,  proporrà ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che dovranno provvedere nei successivi trenta giorni.

In caso di accoglimento del ricorso il Comune proseguirà la linea tracciata con il Piano di riequilibrio presentato.

In caso di rigetto, nel termine massimo di giorni venti, si dovrà convocare il Consiglio Comunale, che dovrà dichiarare il dissesto.

Sulle conseguenze di quest’ultima declaratoria mi soffermerò successivamente.

deliberazione n. 173-2021-PRSP Comune di Lecce